STATUTO DELL'UNIONE FIGLI OPERA MADONNINA DEL GRAPPA
ART 1 E' costituita ufficialmente una Associazione senza fini di lucro denominata "Unione Figli Opera Madonnina del Grappa" d'ora in avanti denominata "Unione".Si definiscono "Figli" tutti coloro che nel corso del tempo sono stati accolti nelle varie case dell' Opera della Divina Provvidenza "Madonnina del Grappa" di Firenze e che tuttora ne condividono lo spirito pur avendo intrapreso il loro cammino individuale nella vita sociale.
ART 2 L'Unione, già sorta come aggregazione spontanea nel 1949, si propone le seguenti finalità:
a) di mantenere vivi tra i Figli, i rapporti di fraternità,amicizia e solidarietà tra loro stessi e verso l'Opera;
b) di rendere testimonianza dello spirito di paternità del fondatore Don Giulio Facibeni da tutti riconosciuto come "il Padre"
c) di collaborare con i Sacerdoti, che ancora oggi proseguono la missone dell'Opera stessa così come il Padre l'ha voluta,nel mettere in atto contributi efficaci alla conoscenza della figura del Padre ed alla tutela del ruolo ecclesiale e missionario acquisito dall'Opera nella comunità religiosa e civile a Firenze;
d) di promuovere,in accordo con i Sacerdoti dell'Opera e nei tempi e modi più idonei,convegni,attività sociali,umanitarie,culturali,editoriali ed altre tra e per i Figli e per tutti quelli presenti nell'Opera;
e) di farsi carico di iniziative di affiancamento e sostegno nella gestione delle strutture,dei servizi e delle attività temporali dell'Opera,coniugando le necessità alla propria disponibilità e professionalità,grande o piccola che sia.
ART 3 L'Unione ha sede a Firenze _via don giulio facibeni 13_ e potrà avere delle Sezioni distaccate a carattere territoriale,anche per mantenere necessari i collegamenti con i Figli lontani.
ART 4 La durata dell'Unione è a tempo indeterminato.
ART 5 I Figli e/o i loro familiari che manifetano la volontà di far parte dell'Unione _d'ora in avanti denominati "Figli dell'Unione"_ saranno iscritti in un apposito registro.
ART 6 I Figli registrati non possono essere esclusi dall'Unione se non a giudizio del Coleegio dei Probiviri,per comportamento in contrasto con i Figli dell'Unione e dell' Opera.
ART 7 L'attività dell'unione è finanziata :
a dal fondo di dotazione risultante all'atto di entrata in vigore del presente statuto e consistente in lire 6.000.0000 (sei milioni)
b da elargizioni, contributi ed introiti vari che in seguito potranno pervenire anche nei Figli
ART 8 L'anno sociale inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile di ogni anno
ART 9 Gli organi sociali dell'unione sono l'assemblea dei figli,il consiglio direttivo ed il collegio dei probiviri.
ART 10 L'assemblea dei Figli dell'unione è organo sovrano per tutte le deliberazioni e può essere ordinaria e straordinaria.Essa è convocata dal consiglio direttivo,a mezzo del suo presidente,mediante comunicazione a ciascun Figlio dell'Unione almeno venti giorni avanti la data stabilita.L'avviso di convocazione deve anche essere affisso nei locali dell'Unione e dell'Opera in via delle Panche,30.
ART 11 E' di competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio,la nomina del consiglio direttivo con determinazione del numero di essi,la nomina del Collegio Probiviri,le modifiche statuarie ed eventuale nomina dei liquidatori.nonchè ogni altra deliberazione su argomenti che siano stati sottoposti al suo esame da parte del consiglio Direttivo o dal suo Presidente.
ART 12 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno,nel mese di giugno in occasione
del consueto Convegno annuale dei Figli,per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma di attività,nonchè per discutere e deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno che sarà tempestivamente comunicato prima del convegno mediante apposita pubblicazione.
ART 13 L'Assemblea in via straordinaria potrà essere convocata quando ne facciano richiesta alneno 20 Figli dell'Unione,con domanda motivata,e comunque tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
ART 14 L'Assemblea è validamente costituita quando siano intervenuti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà più uno dei Figli dell'Unione.Nel caso che tale maggioranza non sia raggiunta,un'ora dopo l'assemblea passerà automaticamente in seconda convocazione e sarà considerata valida purchè il numero dei presenti non sia inferiore a due volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo più i Probiveri.Le deliberazioni saranno valide quando approvate dalla maggioranza sempilce dei votanti e dovranno essere verbalizzate in apposito libero.Ogni Figlio dell'Unione ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Figlio dell'Unione mediante delega scritta e firmata in calce all'avviso di comunicazione.Un Figlio dell'Unione non può avere due deleghe.
ART 15 L'Assemblea eleggerà inizialmente tra gli intervenuti il suo Presidente,il quale nominerà a sua volta un Segretario per la redazione del verbale che sarà da essi sottoscritto.
ART 16 In occasione dell'assemblea convocata con il rinnovo degli organi sociali il Consiglio Direttivo nomina una Commissione elettorale tra i Figli dell'Unione di tre persone.
ART 17 All'approvazione dell'Assemblea sarà sottoposta da parte della commissione una lista di candidati che non dovrà essere inferiore a 13 nominativi per la carica del Consigliere e a 5 nominativi per la carica del Proboviro.Non potranno candidarsi ad incarichi siciali Figli che ricoprono posizioni ufficiali in partiti politici e/o istituzioni collaterali.
ART 18 La Commissione elettorale curerà il regolare svolgimento delle elezioni_che avverranno mediante votazione ascrutinio segreto_ accertando altresì la validità dei voti espressi e comunicherà,al termine, l'esito della votazione stessa.
ART 19 IL Consiglio Direttivo,composto da 5 a 9 membri scelti tra i figli,dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.Il Consilglio eleggerà tra i suoi componenti il Presidente,il Vice Presidente,il Segretario,il Cassiere e richiederà all'opera di nominare un suo Sacerdote quale Assistente in seno all'Unione con funzioni di sostegno spirituale oltre che per ispirare gli indirizzi delle attività sociali connesse alla missione dell'opera.
ART 20 IL Consiglio direttivo può sostituire per cooptazione fino ad 1/3 del suo organico,i consiglieri che fossero venuti a mancare per dimissioni o altre cause.Detta cooptazione può attuarsi in via straordinaria anche nel caso che il numero dei consiglieri venisse elevato entro il limite previsto dallo statuto.
ART 21 IL Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi statuari.Al termine di ogni anno sociale il consiglio procede alla stesura di un bilancio consuntivo ed alla relazione sull'attività svolta e su quella fattura.
ART 22 IL Presidente ha la rappresentanza dell'unione nei confronti interni,con terzi,con qualunque autorotà ed ufficio pubblico nonchè in giudizio,cura l'esecuzione delle deliberazioni dell' assemblea del consiglio,firma gli atti sociali,indirizza,dirige e coordina le mansioni dei consiglieri.Il presidente potrà eleggere tutte parte delle sue attribuzioni al Segretario o ad un altro membro del consiglio.Il vice presidente,sostituisce il presidente,in tutte le mansioni,nei casi di sua assenza anche monentanea.Il Segretario collabora strettamente con il presidente,redige i verbali delle adunanze del consiglio direttivo,firma la corrispondenza ordinaria in assenza del presidente e del vice presidente.Il cassiere tiene la coontabilità,un registro di cassa e tutti i documenti amministrativi,da esibire ad ognicontrollo dei Consiglieri e dei Probiviri.
ART 23 IL Consiglio Direttivo può affidare particolari incarichi ai Consiglieri e/o ad altre persone di sua fiducia.
ART 24 IL Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno tre membri del consiglio stesso.Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno del numero dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;in caso di parità di voti sarà determinante quello del Presidente.
ART 25 IL Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a due adunanze consecutive sarà ritenuto dimissionario e quindi sostituito per cooptazione come previsto dal precedente articolo 20.
ART 26 IL Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti anche al di fuori dell'Unione, nominati dell'Assemblea in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo; durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.Essi hanno anche l'incarico di rivedere i bilanci e di effettuare le previste verifiche periodiche.I Probiviri devono essere invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio ma non hanno diritto di voto.
ART 27 In caso di scioglimento dell'Unione,per qualsiasi motivo avvenga,l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali redigeranno un inventario dei beni e delle disponibilità luiquide: quanto verrà rivelato da tale operazione sarà devoluto all'Opera Madonnina del Grappa.
Firenze,novembre 2000 (copia conforme a quella registrata presso il notaio Piccinini in data 18 aprile 2001)
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